Adempimenti Iva

Credito IVA senza visto: quando non scattano le sanzioni

La Cassazione, con l'ordinanza n. 26020 del 1° ottobre 2026, chiarisce che l'assenza o l'irregolarità del visto di conformità non comporta automaticamente il recupero del credito IVA utilizzato in compensazione, né l'applicazione delle relative sanzioni, se il credito è effettivamente spettante e non viene ostacolata l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Vediamo i dettagli della pronuncia.

Crediti IVA e IRAP compensati con visto irregolare o mancante

La vicenda trae origine da alcuni atti di recupero emessi dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di una società, alla quale era stato contestato l'indebito utilizzo in compensazione di crediti IVA annuali e infrannuali e di un credito IRAP.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, il visto di conformità richiesto dalla normativa era stato apposto da una professionista non ancora iscritta nell'elenco dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione oppure, in uno dei casi contestati, risultava del tutto mancante. 

L'Ufficio aveva pertanto disposto il recupero dei crediti, con interessi e sanzioni.

I giudici tributari di primo e secondo grado avevano accolto le ragioni della contribuente, rilevando che la professionista risultava iscritta all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, era abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed era munita di polizza assicurativa professionale. 

L'iscrizione nell'elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto era intervenuta soltanto successivamente.

L'Agenzia delle Entrate aveva quindi proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che la mancanza di un visto validamente apposto costituisse una violazione sostanziale, tale da giustificare sia il recupero dei crediti compensati sia l'irrogazione delle sanzioni.

Visto di conformità mancante: il principio della Cassazione

Con l'ordinanza n. 26020/2026, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando che la mancata o irregolare apposizione del visto di conformità non determina, di per sé, il venir meno del diritto alla compensazione.

La Suprema Corte ricorda che la funzione del visto consiste nell'assicurare un controllo anticipato sull'esistenza e sulla spettanza del credito, affidando la relativa verifica a un professionista abilitato.

L'inosservanza di tale adempimento, tuttavia, non è automaticamente idonea a compromettere l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria o a incidere sul versamento del tributo.

Affinché la violazione possa essere considerata meramente formale, devono sussistere contemporaneamente due condizioni:

  • l'irregolarità non deve arrecare pregiudizio all'esercizio dei poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria;
  • la violazione non deve incidere sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento del tributo.

Pertanto, una volta accertata l'effettiva esistenza e spettanza del credito, e in assenza di ostacoli all'attività di controllo, la mancanza del visto di conformità non può essere equiparata all'omesso versamento.

Compensazione IVA e sanzioni: rileva l’offensività della condotta

La Cassazione richiama il proprio orientamento già espresso nelle pronunce n. 5289/2020 e n. 7154/2025, secondo cui l'utilizzo in compensazione di un credito IVA senza il visto di conformità costituisce una violazione puramente formale, qualora il credito sia sostanzialmente esistente o la sua spettanza non venga contestata.

In particolare, nell'ordinanza n. 7154/2025 era stato chiarito che tale irregolarità, in presenza delle condizioni indicate, non è punibile per assenza di offensività della condotta.

La Corte precisa inoltre che la disciplina introdotta dal decreto-legge n. 50/2017, relativa al recupero dei crediti utilizzati in violazione delle modalità prescritte e all'applicazione delle sanzioni, non esclude la necessità di verificare concretamente l'offensività della condotta.

La valutazione deve avvenire alla luce dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 212/2000 e dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 472/1997.

Il principio si applica anche ai crediti IRAP

Nel caso esaminato, la Cassazione ha rilevato che l'Agenzia delle Entrate non aveva contestato l'effettiva esistenza dei crediti utilizzati in compensazione, ma soltanto la validità del visto rilasciato dalla professionista, iscritta nell'elenco dei soggetti abilitati in un momento successivo.

I giudici di merito avevano inoltre escluso la presenza di una condotta fraudolenta e di un concreto pregiudizio per l'Erario.

La Suprema Corte ha confermato che la medesima conclusione vale anche per l'atto relativo alla completa assenza del visto e per il credito IRAP oggetto di recupero.

La qualificazione dell'irregolarità, infatti, non dipende dalla natura del tributo, ma dall'esistenza e dalla spettanza del credito e dall'assenza di un concreto ostacolo all'esercizio dei poteri di controllo dell'Amministrazione.

La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando che, nelle circostanze accertate, la mancanza o l'irregolarità del visto non giustificava il recupero dei crediti né l'applicazione delle relative sanzioni.

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