Agricoltura

IAP e incompatibilità con la professione di Commercialista

Il Pronto Ordini del 13 maggio pubblicato sul sito del CNDCEC affronta il tema della incompatilità tra la professione da Cammercialista e l'imprenditore agricolo.

Vediamo l'orientamento per la professione.

IAP e incompatibilità con la professione di Commercialista

Si chiadeva di chiarire la compatibilità tra l’esercizio della professione e la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), con particolare riferimento alla partecipazione all’assunzione di cariche in una società agricola di capitali e alla rilevanza della separazione tra attività professionale e attività agricola ai fini dell’esclusione di profili di incompatibilità.
Con riguardo al primo quesito, concernente la compatibilità tra l’esercizio della professione di Commercialista e il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), anche in presenza di partecipazione e assunzione di cariche in una società agricola di capitali nella quale l’attività operativa sia svolta da dipendenti, si osserva che l’art. 4 del D.lgs. n. 139/2005 prevede l’incompatibilità con l’esercizio di attività d’impresa, anche se non prevalente né abituale.

Le Note interpretative del CNDCEC chiariscono che l’attività agricola rientra a pieno titolo tra le attività d’impresa rilevanti ai fini dell’incompatibilità e che la stessa è compatibile solo ove assuma carattere meramente patrimoniale o conservativo; diversamente, laddove la stessa integri esercizio effettivo di impresa, si configura una causa di incompatibilità.
La qualifica di imprenditore agricolo professionale presuppone, per definizione normativa, lo svolgimento abituale e prevalente dell’attività agricola e un apporto personale significativo in termini di tempo e reddito, elementi che denotano un coinvolgimento diretto nell’attività imprenditoriale.
L’incompatibilità consegue sempre all’effettivo esercizio di un’attività o professione e non alla mera qualità o qualifica assunta; di conseguenza, nel caso in esame il professionista dovrebbe dimostrare che alla qualifica di IAP non consegue anche l’effettivo esercizio dell’attività.
La qualifica di IAP, tuttavia, consegue al riconoscimento in capo al soggetto di determinati requisiti che, da una parte, escludono l’esercizio per finalità di mera conservazione o godimento del fondo agricolo e, dall’altra, presuppongono lo svolgimento effettivo dell’attività agricola e la sua prevalenza rispetto a qualsiasi altra attività (il soggetto qualificato IAP dedica alle attività agricole indicate dall’art. 2135 c.c. almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricava da tale attività almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro – i requisiti sono ridotti al 25% nelle aree svantaggiate).
La dimostrazione della mancanza di esercizio effettivo dell’attività risulta, pertanto, difficile anche in presenza di esercizio dell’attività svolta attraverso lo schermo societario dovendosi dimostrare che il soggetto qualificato IAP, in presenza dei citati requisiti di tempo e reddito, non abbia un interesse economico prevalente e non gestisca l’attività con tutti o ampi poteri.
Con riferimento al secondo quesito, relativo alla rilevanza della separazione soggettiva, organizzativa e fiscale tra attività professionale e attività agricola svolta in forma societaria, si osserva che, secondo l’impostazione delle Note interpretative, la verifica della compatibilità deve essere effettuata avendo riguardo all’attività concretamente esercitata e non alla mera configurazione formale dei rapporti.

In tale prospettiva, la separazione tra le due attività costituisce certamente un elemento rilevante sotto il profilo
organizzativo, ma non è di per sé sufficiente a escludere l’incompatibilità qualora, in concreto, il professionista eserciti un’attività d’impresa. In particolare, nel caso di specie, la presenza della qualifica di IAP rende tale separazione potenzialmente non idonea a superare il profilo di incompatibilità, in quanto l’attività agricola mantiene comunque carattere imprenditoriale diretto e qualificato.
Con riferimento, infine, al terzo quesito, posto in via subordinata, si ritiene che l’attività agricola possa risultare compatibile con l’esercizio della professione laddove non sia svolta in forma professionale e non assuma carattere prevalente o imprenditoriale in senso proprio. 

In particolare, le Note interpretative ammettono la compatibilità nei casi in cui l’attività agricola sia riconducibile a finalità di mero godimento o conservazione del fondo, ovvero sia esercitata senza i requisiti tipici dell’imprenditore agricolo professionale.
In tale prospettiva, può ritenersi compatibile l’esercizio dell’attività agricola in qualità di imprenditore agricolo non professionale o, nei limiti sopra indicati, come coltivatore diretto, purché l’attività non assuma dimensioni tali da configurare esercizio di impresa. 

Analogamente, la partecipazione a una società semplice agricola può ritenersi compatibile ove non si traduca in un coinvolgimento diretto nell’attività imprenditoriale e sia mantenuta una posizione analoga a quella del socio non gestore, fermo restando che ogni valutazione deve essere effettuata in concreto alla luce dei criteri della prevalenza sostanziale dell’attività e dell’assenza di un interesse economico dominante o di un’influenza gestionale rilevante.
Concluedendo si ritiene pertanto che la fattispecie rappresentata, in presenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale, sia potenzialmente idonea a configurare una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione, non superabile mediante il ricorso allo schema societario né mediante la separazione formale delle attività, restando invece compatibili le ipotesi in cui l’attività agricola sia svolta in forme non professionali e prive dei requisiti tipici dell’impresa agricola in senso proprio. 

Resta ferma la competenza degli Ordini territoriali nella valutazione delle singole fattispecie concrete.

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