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Ente terzo settore: come optare per il forfettario con l’AA7/10

Dal 1° gennaio 2026, è utilizzabile il Modello AA7/10 Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazone attività ai fini IVA, aggiornato con novità per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Come specificato dalla stessa Agenzia, l’aggiornamento delle istruzioni si è reso necessario al fine di disciplinare le modalità operative per l’esercizio dell’opzione di determinazione forfetaria del reddito da parte degli enti del Terzo Settore che avviano l’esercizio di attività d’impresa commerciale, ai sensi degli articoli 80 e 86 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Enti terzo settore e inizio attività: l’opzione per il forfettario nel Modello AA7/10

In particolare, dal 1° gennaio il modello reca novità alla pagina 12 delle istruzioni, nella sezione relativa al Quadro I – “ALTRE
INFORMAZIONI IN SEDE DI INIZIO ATTIVITÀ”
, dopo il paragrafo “DATI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ ESERCITATA”, è stato aggiunto il paragrafo “OPZIONE REGIME FORFETTARIO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE”.
Considerato che il modello AA7/10 non prevede attualmente un campo specifico per l’indicazione di tale opzione, è stato introdotto un criterio tecnico che consenta di acquisire in Anagrafe Tributaria in maniera univoca la volontà dell’ente.

Gli enti del terzo settore che avviano l’esercizio di attività d’impresa commerciale e intendono optare per la determinazione forfetaria del reddito, prevista dagli articoli 80 e 86 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per l’esercizio dell’opzione devono compilare il campo “investimenti effettuati dai costruttori”, inserendo il valore 9999999999 (dieci volte il numero 9).

PIVA soggetti diversi dalle persone fisiche: regole per il modello AA7/10

Il Modello AA7/10 aggiornato dalle entrate a inizio 2026 in generale è il modello di domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

In particolare, questo modello deve essere utilizzato dai soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, associazioni, ecc.) per le dichiarazioni d’inizio attività, variazione dati e cessazione attività, previste dall’art. 35 nonché per la domanda di attribuzione del codice fiscale ai sensi del D.M. 28 dicembre 1987, n. 539. 

Il modello, compilato a macchina o a stampatello in tutte le sue parti e sottoscritto dal dichiarante, deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività ovvero dalla data di variazione di qualsiasi dato comunicato in precedenza o dalla data di cessazione dell’attività stessa.
Nella parte superiore di tutte le pagine che costituiscono la dichiarazione deve essere riportato il codice fiscale del contribuente. Nell’ipotesi di presentazione della dichiarazione di inizio attività con attribuzione del codice fiscale (tipo di dichiarazione 1 del quadro A) deve essere riportato il codice fiscale del rappresentante indicato nel quadro C.
Ogni pagina deve essere numerata in ordine progressivo compilando l’apposito campo posto in alto a destra; il totale delle pagine di cui si compone la dichiarazione deve essere invece indicato nel riquadro “quadri compilati e firma della dichiarazione”.
Per la corretta compilazione dei quadri, si ricorda che qualora non siano sufficienti gli spazi previsti devono essere utilizzate più pagine contenenti il quadro interessato.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette non devono essere comunicate con questo modello ma esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA, tenendo conto del comportamento concludente assunto durante l’anno dal contribuente. Nelle ipotesi di esonero dalla presen-
tazione della predetta dichiarazione IVA, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi.

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