Accise

Prezzo delle sigarette: gli aumenti 2027

Il Governo ha approvato il DDL di Bilancio 2027 con tante novità, il relativo testo inviato alla Camera, è stato reso disponibile in data 30 ottobre.

Tra le novità del provvedimento, figuara l'aumento del prezzo delle sigarette, vediamo il dettaglio dalla norma in bozza.

Prezzo delle sigarette: cosa prevede il DDL di Bilancio 2027

L'articolo 33 in bozza del provvedimento reca novità per i fumatori.

In partciaolre, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate modificazioni:
a) all’articolo 39-octies: 1) al comma 3, lettera a), le parole: «per l’anno 2027, in 35,50 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall’anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027, in 35,50 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dal 1° luglio 2027»;
2.1) alla lettera b), le parole: «per l’anno 2027, euro 49 il chilogrammo convenzionale e, a decorrere dall’anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027, euro 49 il chilogrammo convenzionale e, a decorrere dal 1° luglio 2027»;
2.2) alla lettera c), le parole: «euro 165,50 il chilogrammo per l’anno 2027 ed euro 169,50 il chilogrammo a decorrere dall’anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «euro 165,50 il chilogrammo dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027 ed euro 169,50 il chilogrammo a decorrere dal 1° luglio 2027»;
3) al comma 6, le parole: «per l’anno 2027, in 221 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall’anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027, in 221 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dal 1° luglio 2027»;
b) all’articolo 39-terdecies, al comma 3, le parole: «al 41 per cento per l’anno 2027 e al 42 per cento a decorrere dall’anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «al 41 per cento dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027 e al 42 per cento a decorrere dal 1° luglio 2027»;
c) all’articolo 62-quater, comma 1-bis, le parole: «al 20 per cento e al 15 per cento per l’anno 2027 e al 22 per cento e al 17 per cento a decorrere dall’anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «al 20 per cento e al 15 per cento dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027 e al 22 per cento e al 17 per cento a decorrere dal 1° luglio 2027;
d) all’Allegato I, alla voce “Tabacchi lavorati”:
1) alla lettera b), le parole: «per l’anno 2027 e 28 per cento a decorrere dall'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027 e 28 per cento a decorrere dal 1° luglio 2027»;
2) alla lettera c), le parole: «per l’anno 2027 e 48 per cento a decorrere dall’anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027 e 48 per cento a decorrere dal 1° luglio 2027»;
3) nella lettera d), le parole: «per l’anno 2027 e 61,1 per cento a decorrere dall'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027 e 61,1 per cento a decorrere dal 1° luglio 2027»;
e) all’articolo 62-quater.2:
1) al comma 16, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di rilevazione di offerta di prodotti di cui al comma 1, effettuata in violazione del primo periodo, si applica, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, l’articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.»;
2) dopo il comma 16, è inserito il seguente: «16-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, al fabbricante o all’importatore che, in violazione del comma 16, vende a distanza i prodotti di cui al comma 1 ai consumatori, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 150.000. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto distributore o al rivenditore che vende a distanza, in violazione del comma 16, i prodotti di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000.»

In sintesi, per i prezzi delle sigarette, parafrasando la norma, gia dal 2027 ci sarebbe un doppio aumento:

  • al 1° gennaio 
  • al 1° luglio.

Il percorso era stato fissato dalla legge di Bilancio 2026, con un rialzo progressivo delle accise su sigarette, sigaretti e trinciato nel triennio 2026-2028. 

Per le sigarette l’importo specifico fisso, oggi a 32 euro ogni mille pezzi, salirà a 35,50 euro a gennaio e arriverebbe a 38,50 euro dal 1° luglio, sei mesi prima del previsto. 

Si attendono ulteriori dettagli dal testo approvato di DDL di bilancio 2027 che se dovesse essere confermato dal Parlamento entrerà in vigore come ogni anno da 1 gennaio 2027.

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